PROCEDURA
PROCEDURA
1. Condizioni
1. Condizioni
Per il cittadino italiano
Per il cittadino italiano
Il cittadino italiano che vuole adottare un maggiorenne:
- Deve solo avere 18 anni di età in più rispetto al maggiorenne da adottare (non c’è un’età massima)
- Può essere sia single che sposato
- Se è sposato o se ha già altri figli maggiorenni, dovrà avere il loro consenso (scritto) per l’adozione
- Se ha figli minorenni, il consenso di tali figli verrà dato da un avvocato nominato dal Tribunale (“curatore speciale”), ma molti tribunali NON accettano che ci siano figli minorenni
Per il maggiorenne straniero
Per il maggiorenne straniero
Il maggiorenne da adottare:
- Se il cittadino italiano è sposato, può essere adottato sia da entrambi i coniugi che anche da uno solo
- Può essere adottato anche se abita ancora nel suo Paese di origine
- Se ha i genitori ancora in vita, deve avere il loro permesso (scritto) per essere adottato
- Se è sposato, deve avere il consenso del proprio coniuge per farsi adottare
2. Documenti
2. Documenti
- Raccogliere i documenti stranieri è la parte più difficile di tutta la procedura, perché spesso lo straniero è già in Italia ma alcuni documenti possono essere fatti solo nel suo Paese di origine.
- Alcuni tribunali vogliono dei documenti in più oltre a quelli standard di seguito elencati, perciò informarsi in anticipo
- Tutti i documenti devono avere meno di 6 mesi il giorno in cui si presenta la domanda di adozione (non serve che abbiano più di 6 mesi anche il giorno dell’udienza)
Per il cittadino italiano
Per il cittadino italiano
- Copia integrale dell’atto di nascita (da chiedere al Comune di nascita, anche per posta)
- Certificato di residenza
- Certificato di matrimonio o di stato libero
- Copia della Legge dello Stato di cui il maggiorenne è cittadino circa le adozioni di maggiorenni con relativa traduzione autenticata in italiano (oppure una tua semplice dichiarazione in cui affermi che “nello Stato di origine di ______ NON esiste una Legge circa le adozioni di maggiorenni”)
- Dichiarazione resa sotto la tua responsabilità di fronte all’incaricato del Comune (detta “certificazione sostitutiva di atto notorio”) con cui tu che adotti (detto “adottante”) dichiari:
– se hai o meno figli minorenni o maggiorenni
– il tuo stato economico (guadagni e possedimenti)
Per il maggiorenne straniero
Per il maggiorenne straniero
- Copia autenticata dell’atto di nascita
- Certificato di residenza
- Certificato di matrimonio o di stato libero
- Certificato di cittadinanza
- Certificati di morte dei genitori (se deceduti) oppure atto notarile con cui i genitori danno il loro consenso all’adozione (se in vita e non possono venire all’udienza)
- Dichiarazione con firma autenticata di non essere mai stato adottato in precedenza da nessuno
- Copia del permesso di soggiorno (se in possesso)
Come devono essere i documenti stranieri
Come devono essere i documenti stranieri
Per poter essere utilizzati in ogni pratica legale, i documenti stranieri devono essere:
- prima LEGALIZZATI nello Stato di origine con le apostille oppure, ma solo se tale Stato non ha adottato le apostille, presso il Consolato italiano in quel Paese estero (bisogna vedere la procedura di ogni specifico Consolato)
- poi TRADOTTI in italiano con TRADUZIONE GIURATA in un qualunque Tribunale italiano (possiamo pensarci noi)
3. Presentazione domanda
3. Presentazione domanda
- Ormai tutti i tribunali pretendono che la domanda sia presentata da un avvocato per evitare grossolani errori nella documentazione.
- Disponiamo di avvocati convenzionati: chiedici il preventivo!
Preparazione (a cura dell'avvocato)
Preparazione (a cura dell'avvocato)
- Compila un modulo che si chiama “NOTA DI ISCRIZIONE” (si ritira in tribunale)
- Compila una domanda di tua ideazione in cui descrivi tutta la situazione
- Allega tutti i documenti richiesti
- Compra una marca da bollo da 98 euro chiamata “contributo unificato” ed un’altra da 27 euro (le vendono anche in tribunale), ma NON attaccarle da nessuna parte finché non ti verrà dato l’OK da chi riceverà la domanda in tribunale, così da non rischiare di sprecarle nel caso la domanda non vada bene e vada rifatta
Figli minorenni
Figli minorenni
Alcuni tribunali NON accettano la domanda di adozione maggiorenne se ci sono figli minorenni in famiglia (quello di Roma, invece, non fa problemi) perché non sono bene aggiornati sull’argomento ed interpretano le norma al riguardo alla vecchia maniera.
Se hai figli minorenni, devi presentare una domanda a parte (con “NOTA DI ISCRIZIONE” e marca da bollo da 27 euro) affinché il tribunale nomini un avvocato (detto “curatore speciale”) che rappresenti i tuoi figli minorenni.
Tale avvocato dovrà però essere pagato da te (circa 600-1.200 euro).
Questa domanda la puoi presentare assieme a quella per l’adozione del maggiorenne.
Consegna della domanda
Consegna della domanda
Il fascicolo con la domanda va consegnato in un ufficio chiamato “VOLONTARIA GIURISDIZIONE” del tribunale civile competente per il Comune dove è residente il cittadino italiano che vuole adottare.
La domanda di adozione deve essere presentata dall’avvocato solo se il tribunale richiede obbligatoriamente che ci sia l’avvocato.
Al momento della consegna ti viene detto il numero della tua pratica, che è il numero progressivo delle domande ricevute quell’anno (es.: R.G. 12345/2019), ed è fondamentale segnarsi questo numero “R.G.” per seguire la pratica.
Il giorno, l’ora e la stanza in cui presentarti per l’udienza possono essere comunicati al momento o nelle settimane/mesi successivi, a seconda del Tribunale (a Roma te lo dicono al momento).
Vedi di non mancare, perché tra un’udienza e l’altra puoi dover aspettare diversi mesi!
Seguire la domanda
Seguire la domanda
Conoscendo il numero “R.G.” della pratica puoi sapere in ogni momento a che punto si trova.
In passato si poteva fare anche dal computer, ma ora è possibile solo dall’APP “Giustizia Civile” disponibile per:

Nell’APP devi:
- prima impostare il Tribunale Ordinario dove è stata consegnata la domanda
- poi selezionare “Volontaria Giurisdizione” (1)
- scrivere il numero “R.G.” e l’anno in cui è stata presentata la domanda (2)
- infine premere su “Salva fascicolo” che apparirà all’inizio della schermata, così te lo ritroverai subito le prossime volte andando al riquadro “Fascicoli (3)
4. Udienza
4. Udienza
Chi deve esserci
(con documento di riconoscimento)...
Chi deve esserci
(con documento di riconoscimento)...
...per chi adotta (adottante)
...per chi adotta (adottante)
- il cittadino italiano che vuole adottare il maggiorenne
- i suoi eventuali figli maggiorenni (se esistono)
- il suo eventuale coniuge (se esiste)
- l’eventuale “curatore speciale” (se ha figli minorenni e se il tribunale ha accettato questa cosa)
...per il maggiorenne (adottando)
...per il maggiorenne (adottando)
- il maggiorenne straniero da adottare
- il suo coniuge (se esiste)
- i suoi genitori (se in vita e non hanno firmato l’assenso consegnato con la domanda di adozione, oppure vivono in Italia e possono venire di persona)
Consenso dei genitori al Consolato italiano
Consenso dei genitori al Consolato italiano
I genitori del maggiorenne possono dare il proprio consenso a distanza tramite dichiarazione autenticata dal notaio del posto, ma anche venendo chiamati al Consolato italiano del loro Stato, su richiesta del tribunale italiano.
Per chi non può esserci
Per chi non può esserci
Per non esserci all’udienza ci vogliono delle buone motivazioni.
La volontà di chi non può esserci può essere espressa solo con un atto notarile (e non una dichiarazione firmata, neanche con firma autenticata in Comune).
5. Registrazione sentenza
5. Registrazione sentenza
200 euro all'Agenzia delle Entrate
200 euro all'Agenzia delle Entrate
Si tratta di una pura e semplice tassa e se non la paghi la sentenza rimarrà in sospeso.
Subito dopo la decisione del tribunale, la sentenza di adozione viene automaticamente inviata all’Agenzia delle Entrate competente per dove si trova il tribunale, e verrà rimandata al tribunale stesso solo dopo aver pagato i 200 euro previsti come “tassa di registrazione”.
Solo a questo punto sarà possibile chiedere le copie autenticate della sentenza al tribunale per poterle poi usare per dimostrare l’avvenuta adozione.
Però, intanto, per anticipare le successive pratiche, si possono utilizzare le copie autenticate direttamente dall’avvocato.
Come pagare
Come pagare
Dopo un mese circa dalla sentenza, il decreto risulterà inserito nel sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate con lo stato di “IN ATTESA DI PAGAMENTO”.
A questo punto:
- clicca il pulsante sotto e seleziona l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il territorio del tribunale (se per una stessa città ce n’è più di uno, prova quello con le sigle in più tipo “UT DP…”
- come “Natura provvedimento” prova sia “DV – Decreto Volontaria Giurisdizione” che “SA – Sentenze di adozione, riabilitazione e cambio sesso”
- come “Numero” inserisci il numero della sentenza di adozione, che ti è stato comunicato con raccomandata chiamata “relata di notifica” (NON è più il numero “R.G.”)
- come “Sottonumero” non scrivere niente
Ora puoi visualizzare e stampare il modello di pagamento F23 (clicca “Compila F23” in basso a destra), che puoi pagare anche on-line dal sito Internet della tua banca.

6. Copie sentenza
6. Copie sentenza
Servono per fare tutto quello che c’è da fare dopo, come chiedere il permesso di soggiorno
Prima la rinuncia al ripensamento
Prima la rinuncia al ripensamento
Dopo qualche mese (da 1 a 4), il decreto viene rimandato dall’Agenzia delle Entrate al tribunale, dove rimarrà “in sospeso” per un mese per dare la possibilità di essere annullato in caso di ripensamento (sia da parte dell’Italiano che adotta che del maggiorenne adottato). Durante questo mese di attesa non è possibile chiederne alcuna copia autenticata.
Se, invece, hai fretta di ottenere queste copie (che è il caso normale), allora bisogna tornare in tribunale per firmare la rinuncia a ricorrere contro.
Si chiama “acquiescenza per rinuncia all’appello verso adozione di maggiorenne” e si devono presentare per firmare, insieme, sia il cittadino italiano che ha adottato che il maggiorenne che è stato adottato.
Poi la richiesta copie
Poi la richiesta copie
Dopo una settimana circa (il tempo che il decreto torni in archivio) puoi finalmente ritornare in tribunale (un’altra volta…) per chiedere le necessarie copie autenticate del decreto di adozione (meglio almeno 4, così da essere sicuri di non doverci tornare mai più, perché ogni volta si perdono 2 mattinate tra chiedere una copia e andarla poi a ritirare…).
Ogni copia autenticata costa circa 10 euro.
Quando si possono ritirare le copie
Quando si possono ritirare le copie
Dopo almeno 3 settimane puoi tornare a ritirare le copie autenticate richieste.
Se hai fretta, pagando il triplo puoi avere le copie dopo soli 3 giorni.
Sentenza di adozione del 2014 con minorenne in famiglia


Fatti diverse fotocopie semplici della sentenza di adozione e cerca di farti accettare queste nel fare le varie pratiche, così da risparmiare quelle “originali”, che sono costose!
Però portati sempre con te le copie autenticate per consentire il confronto.
7. Visto per ingresso in Italia
7. Visto per ingresso in Italia
Se il maggiorenne adottato vive all’estero, può entrare in Italia chiedendo il visto per motivi familiari (V.N.) al Consolato italiano nel suo Paese.
Il visto consiste in un adesivo che viene applicato sul passaporto e costituisce il permesso per entrare in un certo Stato.
Questo tipo di visto è previsto nel Decreto del Ministero degli Affari Esteri (MAE) dell’11-05-2011 all’articolo 10 dell’allegato (pag. 12 di 18 del file pdf) che dice:
“Il visto per motivi familiari sarà anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall’Autorità giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione – da parte di cittadini italiani – di un cittadino straniero maggiorenne”
8. Comunicazione di ospitalità
8. Comunicazione di ospitalità
Entro 48 ore dall'arrivo
Entro 48 ore dall'arrivo
Chiunque ospiti a casa propria uno straniero o gli dia in affitto o in uso gratuito un appartamento, deve comunicarlo alla Questura presente in quel Comune o, in mancanza, alla Polizia Locale (cioè ai Vigili Urbani) entro 48 ore.
La copia della dichiarazione andrà poi presentata quando si chiederà la residenza, ecco perché è importante averla fatta per tempo.
Se ti sei dimenticato di farla a suo tempo, devi rimediare “aggiustando opportunamente” la data dichiarata di inizio ospitalità (sempre meno di 2 giorni)…
Come farla
Come farla
La dichiarazione può anche essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC (posta elettronica certificata), sempre da parte del cittadino italiano, allegando copia di:
- documento di identità del cittadino italiano
- passaporto dello straniero ospitato con le pagine del VISTO e del timbro di ingresso alla frontiera
- documento circa il fatto che il cittadino italiano è proprietario o ha in affitto o ha legalmente in uso la casa dove ospita lo straniero
9. Permesso di soggiorno
9. Permesso di soggiorno
L'interpretazione "ex Salvini"
L'interpretazione "ex Salvini"
Fino all’aprile 2018, al maggiorenne straniero adottato veniva data la CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL’UNIONE della durata di 5 anni.
Poi, con Salvini, la nuova “interpretazione” è diventata che per “familiare” si intenda solo il coniuge e non anche il figlio adottato da maggiorenne e che, perciò, al maggiorenne adottato spetti il più semplice PERMESSO DI SOGGIORNO PER ADOZIONE, della durata di soli 2 anni (un bel fastidio in più…).
Però non tutte le Questure applicano questa nuova “interpretazione” perciò, a seconda di dove si chiede questo documento, si riceverà il PERMESSO da soli 2 anni (come a Roma) oppure la CARTA da 5 anni.
Dove andare a chiederlo
Dove andare a chiederlo
All’Ufficio Stranieri della Questura competente per dove abita il maggiorenne adottato.
Comunicazione al Comune
Comunicazione al Comune
Ogni volta che ti viene rilasciato o rinnovato un permesso o carta di soggiorno ne devi inviare una copia all’Anagrafe del tuo Comune di residenza.
Vale anche in caso di rinnovo: l’Anagrafe deve sempre avere copia dell’ultima versione.
Lo puoi fare comodamente con:
- normale e-mail ma allegando anche la copia di un documento d’identità
- PEC (posta elettronica certificata) e allegando solo la copia del permesso o carta di soggiorno
- classica raccomandata con ricevuta di ritorno
Ricevuta della consegna dei documenti per il permesso di soggiorno, da riconsegnare al ritiro del permesso. Nota la scritta a mano "PADRE ITALIANO".

Carta di soggiorno di 5 anni per maggiorenne adottato
(prima di Salvini)

Permesso di soggiorno di soli 2 anni per adozione
(dopo Salvini)

10. Codice fiscale
10. Codice fiscale
Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Con la copia del decreto di adozione, il passaporto ed il permesso soggiorno il maggiorenne deve andare alla locale sede dell’Agenzia delle Entrate a chiedere il codice fiscale.
Verrà rilasciato subito un foglio con il codice fiscale (esempio sotto) e dopo circa 2 settimane arriverà a casa il relativo tesserino di plastica di colore verde.


11. Residenza
11. Residenza
Domanda on-line
Domanda on-line
Dal 2012 è possibile chiedere la residenza inviando domanda e documentazione tramite normale e-mail o posta elettronica certificata (PEC).
Si chiama “cambio di residenza in tempo reale” perché deve essere effettiva:
- immediatamente per uno straniero (perché non c’è nessuna comunicazione da inviare al suo precedente Comune di residenza all’estero)
- entro 48 ore per un Italiano (il tempo massimo previsto per comunicare al suo precedente Comune l’avvenuto trasferimento della residenza)
Bisogna consultare il sito Internet del Comune dove si chiede la residenza per trovare l’indirizzo di e-mail a cui inviare domanda e documentazione.
Alcuni Comuni chiedono di effettuare una registrazione al proprio sito Internet prima di inviare la domanda per la residenza (si chiama “identificazione al portale” o “registrazione utente”).
12. Carta di identità
12. Carta di identità
Anche se ancora straniero
Anche se ancora straniero
Per uno straniero non è mai valida per uscire dall’Italia, ma servirà a sembrare “più italiano”.
Appena fatta la residenza puoi andare a chiedere il rilascio della carta d’identità, ma solo nella versione “NON VALIDA PER L’ESPATRIO”, perché è previsto che sia lo Stato di cui uno è cittadino a decidere se il proprio cittadino può o meno andare all’estero fornendogli un documento adatto allo scopo (passaporto o carta d’identità valida nei Paesi esteri che la accettano). Perciò, finché il maggiorenne adottato non sarà ancora cittadino italiano, per andare all’estero dovrà chiedere al proprio Paese di cui è cittadino il rilascio del passaporto (se ha già la residenza in Italia, può chiedere il rilascio del passaporto al Consolato del suo Paese in Italia).
Se avrai già chiesto ed ottenuto la formazione dell’atto di nascita, i relativi estremi saranno annotati nella carta d’identità (altrimenti non ci saranno, che è il caso tipico degli stranieri, cioè nessun estremo dell’atto di nascita nella carta d’identità).
La carta di identità dell’esempio sotto è stata rilasciata ad una straniera adottata da maggiorenne e non ancora cittadina italiana.
Nota che:
- NON è valida per andare all’estero
- i dati relativi all’atto di nascita italiano, che era stato formato a richiesta, anche se la cittadinanza era (ed è) ancora quella straniera

Ora viene però rilasciata solo la carta d’identità elettronica (CIE) ed in molti Comuni è necessario prendere un appuntamento per consegnare la richiesta cartacea e farsi prendere le impronte digitali. Bisogna però sempre vedere le istruzioni pubblicate sul sito Internet del proprio Comune.
13. Atto di nascita italiano
13. Atto di nascita italiano
Anche se ancora straniero
Anche se ancora straniero
La procedura si chiama “formazione dell’atto di nascita” e consiste nel creare un atto di nascita italiano prendendo i dati da quello straniero.
In questo nuovo atto di nascita italiano verrà aggiunta una nota circa l’adozione, sempre a cura dell’Ufficio di Stato Civile del Comune.
Devi presentare domanda insieme a:
- copia autenticata del decreto di adozione
- atto di nascita straniero legalizzato e tradotto (puoi usare quello del fascicolo della domanda di adozione, da farti riconsegnare dal tribunale)
- copia del passaporto e del permesso di soggiorno (mostrare anche gli originali)
- copia del codice fiscale
Nuovo atto di nascita fatto in Italia a seguito di richiesta al Comune, con tanto di annotazione circa l'adozione. La maggiorenne adottata è ancora straniera ma il giudice ha decretato che si applica, comunque, il doppio cognome (annotazione in basso a sinistra)

14. Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
14. Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
All'ASL di residenza
All'ASL di residenza
Se il maggiorenne adottato è già residente in Italia, allora deve andare all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, portandosi (sia in originale che in copia da consegnare):
- sentenza di adozione
- permesso o carta di soggiorno
- carta d’identità
- codice fiscale
L’ufficio che fa questa pratica è lo stesso in cui si sceglie il medico di famiglia.
Se ti fanno storie dicendo che devi pagare (probabile), fai presente che l’iscrizione gratuita è specificatamente prevista nei casi di:
- adozione
- permesso di soggiorno per motivi familiari
Al momento dell’iscrizione all’ASL viene rilasciato un foglio con il nome del medico di famiglia scelto e dopo circa 2 settimane arriverà a casa il tesserino di plastica di colore blu della tessera sanitaria europea.


15. Carta di soggiorno permanente
15. Carta di soggiorno permanente
Condizioni
Condizioni
Per chiedere la carta di soggiorno permanente bisogna essere rimasti in Italia per 5 anni, e questi 5 anni includono anche le seguenti ASSENZE dall’Italia:
- massimo 6 mesi consecutivi con massimo 10 mesi totali nel quinquennio
- anche di più, ma solo se per fare il servizio militare obbligatorio oppure per gravi e documentati motivi di salute oppure per altri gravi e comprovati motivi
Assenze massime dall'Italia
Assenze massime dall'Italia
Massimo 6 anni continuativi dall’Italia, con un massimo di 1 anno continuativo fuori dall’Unione Europea.
Come si chiede
Come si chiede
Per il maggiorenne adottato c’è una procedura semplificata rispetto al “normale” straniero.
Per la richiesta basta presentarsi di persona all’Ufficio Stranieri della Questura (con passaporto ed ultimo permesso o carta di soggiorno) per spiegare cose si vuole e farsi:
- dare l’elenco dei documenti da portare
- dire giorno e ora per tornare e consegnare il tutto
In questa procedura “semplificata” i documenti richiesti sono solo:
- stato di famiglia anagrafico (in cui deve esserci sia il cittadino italiano che il maggiorenne che è stato adottato)
- passaporto del maggiorenne in originale e copia completa
- ultimo permesso o carta di soggiorno in originale e copia
- carta d’identità del cittadino italiano in originale e copia
- 4 foto tessera con sfondo bianco
- 1 marca da bollo da 16 euro
- presenza fisica anche del cittadino italiano per la firma della “presa in carico”
- decreto di adozione
- ultima dichiarazione dei redditi (per scrivere il reddito nel modulo di “presa in carico” del maggiorenne)
- iscrizione del maggiorenne al Centro per l’Impiego (CPI) – per dimostrare che il maggiorenne non sta lavorando, altrimenti gli daranno solo un permesso di soggiorno da rinnovare ogni 2 anni anziché questo illimitato (novità negativa da gennaio 2020)
Ricevuta della consegna dei documenti per il permesso di soggiorno permanente, da riconsegnare al ritiro del permesso. Nota il timbro e la scritta a mano "COESIONE PADRE ITALIANO".

Carta di soggiorno permanente per maggiorenne adottato
(questa è stata rilasciata ad inizio 2020)

16. Cittadinanza italiana
16. Cittadinanza italiana
Condizioni
Condizioni
Mentre un minorenne adottato acquista automaticamente la cittadinanza italiana, il maggiorenne, invece, deve:
- aspettare 5 anni dalla data della sentenza di adozione (senza l’adozione ci sarebbero invece voluti ben 10 anni)
- mantenere la residenza in Italia per tutti questi 5 anni e fino a quando verrà effettivamente ricevuta la cittadinanza
- dimostrare un reddito minimo, ma va bene anche quello di altri familiari che devono però essere nello stesso stato di famiglia anagrafico
Come si chiede
Come si chiede
La domanda per ricevere la cittadinanza italiana va fatta on-line alla Prefettura competente per dove il maggiorenne è residente, allegando i documenti richiesti, tra cui (e per questi bisogna muoversi con mesi di anticipo, perché devono essere del Paese di origine, legalizzati e tradotti, ed avere una data di rilascio di meno di 6 mesi rispetto a quando verranno caricati):
- certificato di nascita straniero (l’atto di nascita rifatto in Italia NON è accettato, ci vuole per forza quello straniero)
- certificato penale straniero (NON quello italiano)
La domanda e i documenti che hai mandato tramite Internet verranno controllati e, se vanno bene, nello stesso portale in cui hai inserito la domanda riceverai la convocazione per portare:
- tutti i documenti ORIGINALI che avevi già inviato on-line con la domanda di cittadinanza
- una marca da bollo da 16 euro (deve essere la stessa di cui hai inserito il numero di serie nella domanda on-line)
- la ricevuta del pagamento di un bollettino postale di 250 euro sul c/c n. 809020 intestato al MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA con causale “CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”
Ben 4 anni di attesa
Ben 4 anni di attesa
Dopo aver fatto domanda, il tempo massimo previsto per Legge prima di poter ricevere la cittadinanza da ottobre 2018 è stato portato a ben 4 anni (che ti fanno aspettare per intero), grazie al “decreto sicurezza” di Salvini (prima erano 2 anni).
Per le domande presentate dal 2021, i 4 anni di attesa sono stati abbassati a 3.
Esempio di accettazione della domanda di cittadinanza inviata on-line e convocazione per mostrare i documenti originali
La S.V. è convocata il giorno 10-01-2020 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso la Prefettura di Roma, Ufficio Cittadinanza Italiana, Via Ostiense 131 L, 1° piano, scala B, CON IL PRESENTE INVITO STAMPATO, per il controllo della documentazione scansionata ed allegata al modulo di domanda on-line e per l’apposizione della firma sul riepilogo della domanda.
La S.V. dovrà esibire allo sportello:
1) originale del certificato di nascita tradotto e legalizzato
2) originale del certificato penale del Paese di origine debitamente tradotto e legalizzato
3) originale del bollettino relativo al pagamento del contributo obbligatorio di euro 250
4) la marca da bollo il cui codice è stato inserito nel modulo di domanda on-line
5) l’originale del documento di identità scansionato
6) stampa. MODULO DI DOMANDA COMPILATA ON-LINE.
Si prega di presentarsi con la convocazione cartacea. Si comunica che qualora la S.V. non si presenti nel giorno e nella data indicata si procederà al rigetto dell’istanza poiché nulla in quanto priva della sottoscrizione dell’interessato.
a) amministrazione competente è il Ministero dell’Interno
b) oggetto del procedimento: concessione cittadinanza italiana ex art. 9
c) responsabile del procedimento per il controllo documentale è la Pref. di Roma (dott. G. Licheri), per l’emanazione del provvedimento finale, il Ministero dell’Interno (dott.ssa VARVAZZO )
c-bis) PER EFFETTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ART. 14 DEL DECRETO LEGGE N. 113-2018, IL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA E PER MATRIMONIO È ELEVATO A QUARANTOTTO (48) MESI dalla data di avvio. Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione: ricorso all’I.G.A. ex art. 2 comma 9-ter, ricorso ex art. 117 e 31 d lgs 104-2010
c-ter) data presentazione istanza 10-7-2019
d) si può prendere visione degli atti presso l’area IV bis della prefettura di Roma previa formale richiesta scritta
Per capire come procede
Per capire come procede
Nella tua area riservata puoi seguire lo stato di avanzamento della domanda di cittadinanza attraverso queste 4 possibili fasi:
- “Sono in corso verifiche istruttorie sugli elementi acquisiti relativi a chiarimenti e integrazioni con altri uffici coinvolti nel procedimento” (da quando la domanda viene accettata ed anche dopo la verifica di persona della documentazione originale – è la fase più lunga)
- “Sono stati acquisiti elementi istruttori e cognitivi, oggetto di necessari accertamenti utili alla definizione del procedimento”
- “La procedura relativa alla pratica in questione è conclusa ed il relativo provvedimento è stato inviato agli Organi competenti per i conseguenti adempimenti e determinazioni”
- “Pratica definita. Riceverà una comunicazione dalla prefettura/consolato” (significa che devi solo aspettare che ti contattino dal Comune di residenza per andare a firmare la ricezione della cittadinanza, appena il Comune avrà ricevuto la pratica)
Documenti da portare
Documenti da portare
Quando andrai in Comune a firmare per la cittadinanza devi portarti i seguenti documenti:
– passaporto straniero in corso di validità (solo da far vedere – se ne faranno una fotocopia al momento)
– carta o permesso di soggiorno in corso di validità (solo da far vedere – se ne faranno una fotocopia al momento)
– 2 marche da bollo da 16 euro (da consegnare)
– certificato o copia atto di nascita straniero, legalizzato (es. apostille) e tradotto ufficialmente (es. traduzione asseverata in Tribunale) da consegnare – questo documento ce lo avevi già dalla domanda di cittadinanza, per la quale ne hai inviato lo scanning e poi lo hai mostrato di persona alla convocazione affinché controllassero se corrispondeva a quello che avevi inviato elettronicamente (ma poi ti è rimasto e lo riutilizzerai in questa occasione)